Leggi sul matrimonio

leggi sul matrimonio, regole del matrimonio, le chiese di roma, le chiese di rieti, le chiese di viterbo, chiesa ss cosma e damiano, chiesa a roma santissimi cosma e damiano.

Chiesa sulla nomentana, chiesa di santa costanza, roma s. costanza, chiesa di santa CROCE IN GERUSALEMME.

S.croce in gerusalemme, chiesa di santa croce in sasso, matrimonio in s. croce in sasso, chiesa di san domenico e sisto, chiesa di sant’eligio degli orefici.

Chiesa di santa francesca romana, chiesa di san francesco ai cappuccini, chiesa di san francesco a ripa, chiesa di san giorgio al velabro, chiesa di san giovanni a porta latina, chiesa di san lorenzo in lucina.

Chiesa a piazza venezia, chiesa di san marco, chiesa di santa maria dei miracoli, chiesa di santa maria in aracoeli,chiesa di santa maria di montesanto, chiesa di santa maria in celsano.

Chiesa di santa maria in portico, chiesa di santa maria del popolo, chiesa di rieti, abbazia di farfa

 

LE LEGGI SUL MATRIMONIO

LA COSTITUZIONE

l‘art.29 della Costituzione: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio é ordinato sull’eguaglianza morale giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

CODICE CIVILE

Art.143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Art.143bis. Cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Art.144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

Art.147. Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Art.148. Concorso negli oneri. I coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole.
Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo
esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L’opposizione é regolata dalle norme relative all’opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

I DOCUMENTI PER SPOSARSI

Nell’ordinamento giuridico italiano esistono tre tipi di matrimonio:

– il Matrimonio Civile: (presso il comune), celebrato davanti all’Ufficiale di stato civile;
– il Matrimonio Canonico: (solo in chiesa) celebrato davanti al Ministro del culto cattolico;
– il Matrimonio Concordatario: ( prima al comune e poi in chiesa ) celebrato davanti al Ministro del culto cattolico ( Parroco ) ma regolarmente iscritto nei registri di stato civile.

Iter burocratico: Documenti, giuramento e pubblicazioni

La richiesta dei documenti necessari per sposarsi è oggi diventata molto più semplice, grazie all’introduzione della Legge Bassanini – in materia di autocertificazioni – che, ha notevolmente semplificato l’ iter burocratico per il reperimento dei certificati richiesti per ufficializzare il rito matrimoniale (prima che tale legge entrasse in vigore infatti, tali documenti dovevano essere procurati dai fidanzati mentre adesso, è compito del comune). Tuttavia, per evitare l’insorgere di qualsiasi tipo di imprevisto, consigliamo comunque di iniziare a “preparare le carte” con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla data fissata per il matrimonio.

Documenti per il matrimonio civile:

Oggi per il matrimonio civile, occorre che uno dei due fidanzati, circa due mesi prima del matrimonio, si rechi presso l’ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, per firmare un documento (con i dati personali degli sposi), chiedente l’appuntamento per la promessa di matrimonio.
Sarà l’ufficio stesso a richiedere tutta la documentazione che necessita, dopo di che contatterà personalmente i futuri sposi per fissare con loro la data del giuramento.
A questo punto tutto è pronto per il Consenso.
Per questo occorrono un testimone e un genitore, (entrambi muniti di un documento di identità valido), in assenza del genitore occorre una copia integrale dell’atto di nascita, rilasciata dal comune di nascita, tale documento si richiede o personalmente o tramite un parente munito di un documento di identità del richiedente.

I testimoni possono essere anche gli stessi che presenzieranno al matrimonio.
Le pubblicazioni verranno esposte per 8 giorni consecutivi alla porta della casa comunale (nei comuni di residenza di entrambi gli sposi); nell’atto saranno indicate le complete generalità degli sposi ed il luogo ove intendono contrarre matrimonio.

Funzione della pubblicazione è quella di portare a conoscenza di tutti l’intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio affinché chiunque vi abbia interesse possa fare opposizione.
Concluse le pubblicazioni gli sposi dopo quattro giorni otterranno il “nulla osta” al matrimonio che per essere valido dovrà essere celebrato entro 180 giorni, pena la decadenza di validità dei certificati.

CASI PARTICOLARI

Per questi casi particolari bisogna procurarsi altri documenti che di seguito illustreremo.

Per il matrimonio con o tra minorenni ma che abbiano almeno 16 anni: occorre il decreto di autorizzazione del Tribunale dei minore .

Per il matrimonio con un divorziato o entrambi: occorre copia integrale dell’atto di matrimonio precedente, completa dell’annotazione della sentenza di annullamento; Tale annotazione viene rilasciata dal Tribunale del comune dove e’ stato celebrato il matrimonio, previa autorizzazione della Procura della Repubblica competente.

Per il matrimonio con o tra cittadini stranieri: occorre il nulla osta del Consolato o dell’ Ambasciata del paese di origine.

Documenti per il rito religioso:

Per il rito religioso gli sposi dovranno procurarsi oltre ai documenti necessari per il matrimonio civile anche questi documenti:

Certificato di Battesimo: da richiedere nella parrocchia in cui è avvenuto il battesimo.

Certificato di cresima: nel caso in cui sul certificato di battesimo sia menzionata anche la data della cresima non c’è bisogno di un ulteriore documento, se così non fosse, lo si deve richiedere nella parrocchia in cui si è stati cresimati.
Se non si è stati cresimati occorre ricevere il sacramento prima del matrimonio

Certificato di libero: occorre solo se uno degli sposi o ambedue, dopo il compimento del 16° anno di età, abbiano vissuto almeno un anno in una diocesi diversa da quella
dell’attuale domicilio.

Attestato di frequenza del corso matrimoniale: l’attestato garantisce l’avvenuta frequenza, da parte degli sposi, del corso pre-matrimoniale che si svolge con modalità e frequenza diverse a discrezione delle varie parrocchie.
Ottenuti tutti i documenti, i fidanzati devono presentarsi nella parrocchia prescelta.
Il parroco stabilirà una serie d’incontri per la preparazione al matrimonio per
dichiarare il suo consenso alle nozze.
Dopo tale colloquio verranno affisse le pubblicazioni religiose che dovranno
essere visibili per otto giorni presso la Parrocchia ove saranno celebrate le nozze.

Per sposarsi in una chiesa diversa da quella degli sposi occorre il nulla osta ecclesiastico da richiedere al Vicariato.

Requisiti richiesti dalla legge per contrarre matrimonio:

– Aver compiuto il 18° anno d’età per entrambi; tale età può essere abbassata a 16 anni con decreto del Tribunale dei Minori a condizione che il giudice abbia accertato la maturità psichica del minore e che incorrano gravi motivi.

– La sanità mentale per cui l’interdetto per infermità di mente non può contrarre matrimonio.
– La libertà di “status” cioè la mancanza di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti civili.
– L’inesistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli sposi.
Il matrimonio è vietato tra, chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato, ed il coniuge della persona offesa dal delitto stesso.
– La donna deve attendere almeno 300 giorni dallo scioglimento o l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Non dovrà attendere tale termine se:
– il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza di uno dei coniugi,
– quando il matrimonio non è stato consumato
– o quando lo scioglimento è avvenuto dopo tre anni di effettiva separazione.

LE REGOLE DEL RITO  NEL MATRIMONIO CIVILE

Anche per il matrimonio celebrato in municipio al cospetto dell’Ufficiale dello Stato civile, gli inviti avvengono attraverso l’invio formale delle partecipazioni. Al matrimonio civile, pur se di regola molto più breve di quello religioso, può essere ugualmente conferita una certa solennità anche perché, il municipio, è spesso ospitato in un palazzo storico e la sala in cui si svolge la cerimonia può essere di notevole bellezza. Trattandosi comunque per lo più di sale adibite alla celebrazione nuziale molto sobrie nello stile architettonico, è preferibile senz’altro adornarle, previa autorizzazione, con un discreto addobbo floreale costituito, magari, da qualche cesto di fiori freschi e piante verdi oppure, da piccolissimi ma deliziosi bouquet da appoggiare sulle sedie degli invitati (anche se, in alcuni casi, la decorazione floreale della sala, può venir offerta in dono agli sposi, dalla stessa casa comunale).
L’arrivo in municipio dei futuri sposi deve avvenire in perfetto orario, non essendo tollerato alcun ritardo, neppure per la sposa! La sposa, deve giungere al braccio del padre, procedendo nella sala in cui lo sposo l’attende accanto al tavolo dell’officiante (il sindaco in persona oppure, un ufficiale di stato civile) con gli invitati la cui disposizione, segue la regola classica (a destra, quelli dello sposo; a sinistra, quelli della sposa). Il rito, come accennavamo, è piuttosto breve (in genere, non più di 15 – 20 minuti in tutto), e nel complesso comprende:
1. La lettura degli articoli del Codice civile da parte dell’officiante :
• Art. 143 c.c.: Diritti e doveri reciproci dei coniugi: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri (Cost. artt. 29, 30). Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
• Art. 144 c.c.: Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia: “I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”.
• Art. 147 c.c.: Doveri verso i figli: “Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.
2. La classica domanda di rito: (“ Vuoi tu….”), seguita dalla risposta degli sposi;
3. Il tradizionale scambio degli anelli nuziali;
4. La firma dei registri da parte degli sposi e, quindi, dei rispettivi testimoni;
5. Un breve discorso augurale da parte dell’autorità comunale che ha celebrato la cerimonia.

LE FORMALITA’ PRELIMINARI AL MATRIMONIO CIVILE

1. Entrambi gli sposi, una volta decisa la data definitiva, devono recarsi presso il comune di residenza di entrambi (oppure presso una Circoscrizione di uno dei due) per siglare, con l’apposizione della propria firma, il documento di autocertificazione contenente in sé tutti i loro dati personali (identità, nascita, residenza ecc…) e richiedere quindi l’appuntamento successivo per la c.d. “Promessa di matrimonio” (o giuramento).

2. Trascorsi alcuni giorni (il tempo necessario all’ufficio competente per preparare tutti i documenti necessari: estratto per riassunto dell’atto di nascita per uso matrimonio e contestuale certificato in bollo contenente residenza, cittadinanza e stato libero), il Comune prenderà contatto direttamente con i futuri sposi per fissare di comune accordo la data del giuramento che dovrà avvenire alla presenza di un testimone e di almeno un genitore (la cui presenza si palesa indispensabile per la dichiarazione di “non – consanguignità” tra i futuri nubendi). Qualora la presenza del genitore fosse impossibile, il giorno del giuramento si consegnerà la copia integrale dell’atto di nascita rilasciata dal Comune di nascita soltanto al richiedente o ad un parente dell’interessato purché munito di un valido documento di riconoscimento proprio e del richiedente.

3. Certificato di consenso civile alle nozze: Tale certificato, viene rilasciato dopo essersi presentati in comune, previo appuntamento con l’Ufficiale dello Stato Civile, muniti di tutti i documenti necessari e accompagnati da due testimoni (non necessariamente quelli scelti per il rito ufficiale, e ai genitori, che devono giurare circa l’inesistenza di legami di sangue tra gli sposi.

4. In alcuni casi particolari, tuttavia, è necessario che si consegnino altri documenti insieme a quelli sin ora menzionati:
• Per il matrimonio con uno o entrambi i vedovi: copia integrale dell’atto di morte del precedente coniuge (rilasciata, su autorizzazione certificata della Procura della Repubblica, dal tribunale del Comune di morte).
• Per il matrimonio con o tra minorenni (che, in ogni caso, abbiano compiuto i 16 anni): è necessario il decreto di autorizzazione del tribunale dei Minori (il cui rilascio è appunto previsto, ai sensi dell’art. 84 c.c. che, nel menzionare al primo comma il divieto di contrarre matrimonio ai soggetti che non abbiano ancora compiuto i 18 anni, prevede al secondo comma l’eccezione di tale decreto su ammissione del Tribunale il quale, su istanza dell’interessato, accertata la maturità psico – fisica del richiedente e la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può (con il suddetto decreto emesso in camera di consiglio), ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i 16 anni).
• Per il matrimonio con uno o entrambi i divorziati: copia integrale dell’atto di matrimonio precedente completata dall’annotazione della sentenza di annullamento (che viene rilasciata previa autorizzazione della Procura della repubblica competente, dal Tribunale del Comune dove è stato celebrato il matrimonio). Qualora poi non fossero utilmente trascorsi 300 giorni dalla data di annotazione a margine del precedente atto di matrimonio (spatio temporis necessario per escludere eventuali gravidanze in corso da attribuire al precedente matrimonio), la sposa dovrà allegare anche la sentenza di divorzio da richiedere alla Cancelleria del tribunale che l’ ha emessa. La necessità di attendere i 300 giorni menzionati (prima di celebrare le nuove nozze), trova, precipuamente una sua giustificazione normativa nell’art. 89 c.c. (“Divieto temporaneo di nuove nozze”) che, testualmente recita: “Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo 300 gg. dallo scioglimento, annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio (tranne le dovute eccezioni (…). Il tribunale con decreto emesso inCamera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei 300 gg precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (…). Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata”.
• Per i futuri sposi che devono legittimare i figli nati dalla loro unione “more uxorio”: è a d’uopo necessaria la consegna dell’estratto di nascita del minore munito delle generalità.
• Per il matrimonio con o tra cittadini stranieri: per sposare un cittadino membro dell’Unione europea è richiesto il nulla osta o certificato di capacità matrimoniale rilasciato, su richiesta, dal Consolato o dall’Ambasciata del proprio Paese d’origine; se poi tale certificato non dovesse contenere tutti i dati anagrafici o se il richiedente abbia cittadinanza austriaca o svizzera deve essere presentato insieme all’atto di nascita (con traduzione non anteriore ai 6 mesi),ai certificati di cittadinanza e residenza nonché al passaporto.

Nel caso di cittadini stranieri non appartenenti alla Comunità europea, la firma del Console o dell’Ambasciatore, deve essere autenticata dalla Prefettura competente. Se il cittadino straniero risiede in Italia, dovrà anche presentare il certificato di “stato libero” e di “residenza” in carta da bollo (come richiesto per il cittadino italiano). Il giorno del giuramento di matrimonio, è quindi necessaria la presenza di 2 testimoni per i quali è richiesto, oltre al compimento della maggiore età, che siano anche muniti di documenti validi e, se anch’essi stranieri, di aggiornato permesso di soggiorno.
Se uno dei due futuri sposi è di cittadinanza italiana,è richiesta la presenza di un solo testimone e di un genitore (…). I cittadini cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiati politici devono invece richiedere il nulla osta all’Alto Commissariato delle nazioni Unite per i Rifugiati.
I cittadini provenienti dagli Stai uniti, in sostituzione del nulla osta, devono presentare una dichiarazione giurata resa innanzi al Console U.S.A. con firma autenticata dalla Prefettura e atto notorio reso davanti al Pretore.
Occorre quindi specificare che, i tempi per ottenere questi certificati sono piuttosto variabili e, indubbiamente, dipendono in gran parte dalla lentezza o celerità della burocrazia dei luoghi di provenienza; esiste in ogni caso in proposito una convenzione europea (con esclusione di Gran Bretagna e Paesi Scandinavi), in virtù della quale il matrimonio, una volta celebrato, viene automaticamente trascritto anche nei rispettivi Paesi d’origine. Per gli altri Paesi si può invece richiedere un certificato di matrimonio plurilingue che ne permetta la trascrizione in tempi ragionevolmente brevi.

5. Il giorno del giuramento i futuri sposi, il testimone e il genitore si recheranno insieme all’Ufficio Matrimonio muniti di tutti i documenti richiesti in corso di validità, i documenti di identità non scaduti, un modulo da acquistare alla cassa circoscrizionale il cui prezzo varia a seconda del tipo di matrimonio (religioso, civile, celebrato fuori circoscrizione…), un modulo rilasciato dalla parrocchia di appartenenza in caso di matrimonio religioso, 1 marca da bollo da Euro 11,00 e 1 marca comunale da 70,00 centesimi di Euro per la “dichiarazione di non – consanguignità”.

6. Effettuato il giuramento, i futuri sposi, alla presenza di 2 testimoni (non necessariamente quelli scelti per il giorno del rito matrimoniale), dovranno infine firmare la Richiesta delle Pubblicazioni :

Il Codice Civile detta delle regole precise cui, i futuri sposi, debbono necessariamente conformarsi prima di contrarre regolare matrimonio; prima fra tutte, la necessità di affissare le Pubblicazioni di Matrimonio, che resteranno affisse nella Casa comunale per almeno 8 giorni consecutivi comprendenti le 2 domeniche successive e 3 gg di deposito, affinché, rendendo appunto pubblica la volontà delle due persone che intendono contrarre valido matrimonio, chiunque abbia interesse ad opporsi a tale celebrazione, possa farlo nei tempi utili:

• Art. 93 c.c.: Pubblicazione: “La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell’ufficiale dello stato civile. La pubblicazione consiste nell’affissione alla porta della casa comunale di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L’atto civile deve indicare il nome del padre e il nome e cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione”.
• Art. 94 c.c.: Luogo della pubblicazione: “ La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza. L’ufficiale dello stato civile cui ridomanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all’ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell’eseguita pubblicazione”.
• Art. 95 c.c.: Durata della pubblicazione: “L’atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive”.
• Art. 96 c.c.: Richiesta della pubblicazione:“La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ha da essi ricevuto speciale incarico”.
• Art. 99 c.c.: Termine per la celebrazione del matrimonio: “Il Matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta”.

Successivamente, viene quindi rilasciato dal Comune un certificato di avvenuta pubblicazione, che verrà consegnato all’Ufficiale dello Stato Civile per fissare la data del matrimonio che, dovrà essere esclusivamente celebrato nella casa comunale entro 180 gg. altrimenti, bisognerà ripercorrere l’intero iter burocratico!

7. Il Regime patrimoniale scelto dai futuri coniugi: In base alla nota Legge di riforma del Diritto di Famiglia (Legge 19 maggio 1975, n. 151), con la celebrazione del matrimonio secondo il rito civile, viene automaticamente deciso anche il rito patrimoniale dei futuri coniugi.
La regola prevista dalla nuova normativa di legge prevede che, qualora non venga fatta alcuna richiesta specifica, risulterà implicito che il regime patrimoniale dei coniugi sarà quello della comunione dei beni, in base al quale, tutti i beni acquistati dai nubendi dalla data della celebrazione del matrimonio in poi, rientrano nella proprietà di entrambi in modo tale che i medesimi, possano amministrarli con uguaglianza di poteri. Da tale regime restano invece esclusi i beni acquisiti precedentemente oppure ricevuti in base agli istituti giuridici della donazione o dell’eredità da uno dei due coniugi.
Se invece si intende seguire il regime della separazione dei beni in base al quale, ognuno dei due futuri sposi mantiene la proprietà propri beni, a prescindere dal fatto che gli stessi siano stati acquisiti prima o dopo il matrimonio, bisognerà comunicarlo durante la celebrazione del rito davanti all’Ufficiale dello stato civile, non operando più in automatico tale regime a seguito, della riforma legislativa del ’75. Ricordiamo comunque che la scelta effettuata resta comunque suscettibile di modifica anche ad avvenuta celebrazione nuziale; infatti, sarà sempre possibile passare da un regime all’altro, attraverso la stipula formale di un atto notarile.

LE FORMALITA’ PRELIMINARI AL RITO RELIGIOSO

Qualora gli sposi scelgano di celebrare il loro matrimonio secondo il rito religioso, oltre ai documenti necessari per il rito civile, vanno inoltre richiesti alcuni certificati specifici relativi al matrimonio canonico.

1. Per prima cosa, è necessario che gli sposi si procurino il Certificato di battesimo in carta semplice, da richiedere presso la Chiesa in cui, è stato celebrato il Primo Sacramento battesimale. Questo documento che, viene di solito rilasciato immediatamente, ha la durata di 6 mesi.
Il medesimo, d’altra parte, potrà anche essere sostituito da una dichiarazione resa da un testimone o dal giuramento formale del subendo qualora abbia ricevuto il battesimo in età adulta.
Sono riconosciuti validi, per la celebrazione del rito nuziale secondo il rito religioso, i battesimi celebrati nella Chiesa e Comunità ecclesiale ortodossa, valdese, metodista, battista, luterana, anglicana e quelli amministrati in nome della S.S. Trinità;
– non sono viceversa validi i battesimi dei Testimoni di Geova e dei Mormoni , in quanto privi dell’essenziale riferimento trinitario.

Il certificato di battesimo dovrà quindi contenere eventuali annotazioni inerenti alle adozioni, ad altro matrimonio precedentemente celebrato e alla relativa ed eventuale dichiarazione di nullità di precedente matrimonio.

2. Certificato di cresima:
 Tale certificato, deve essere rilasciato (su richiesta) dalla parrocchia dove, a suo tempo, il richiedente abbia ricevuto il sacramento; nell’eventuale impossibilità di produrlo, potrà essere comunque sostituito con una dichiarazione giurata da parte dell’interessato. In ogni caso, è attualmente prevista la possibilità di ottenere, previa richiesta al proprio parroco, un unico certificato c.d. “uso matrimonio” cui sia puntualmente indicata la data del Battesimo, quella della Cresima, l’inesistenza di precedenti vincoli matrimoniali e, più in generale, la certificazione dalla quale risulti, inequivocabilmente che il soggetto richiedente “…è, in buona sostanza,un cristiano degno” (…).

3. Certificato di “Stato libero ecclesiastico”:
Tale certificato ha la funzione di attestare che il richiedente non abbia già, in precedenza, contratto matrimonio secondo il rito religioso; solitamente, esso viene richiesto nel caso in cui uno dei due sposi abbia dimorato, dopo il sedicesimo anno d’età, per un periodo superiore ad 1 anno, fuori dalla diocesi. Anche questo documento tuttavia, può essere agevolmente sostituito con un giuramento dell’interessato dinnanzi al parroco e ad alcuni testimoni.

4. Attestato di frequenza ai corsi di preparazione al matrimonio:
 Il corso di preparazione ecclesiastica per la celebrazione del matrimonio religioso è obbligatorio, ed ha quale scopo principale, quello di preparare i futuri sposi alla vita coniugale; ha una durata che può variare dai 4 ai 6 mesi (a discrezione della Diocesi di appartenenza), e deve inoltre essere integrato da una maggiore frequentazione alla Messa domenicale da parte dei futuri sposi che, in tal modo, si renderanno senz’altro più partecipativi in relazione al loro ingresso spirituale nel mondo della Chiesa.

5. Rilascio della richiesta di pubblicazione alla Casa comunale:
Una volta prodotti tutti i documenti richiesti, il parroco della Chiesa di appartenenza di uno dei due sposi, dopo un informale colloquio chiarificatore per accertare la libera e serena con sensualità dei due nubendi al matrimonio e, dopo aver verificato i requisiti previsti dalla Chiesa in relazione alla fondata convinzione, da parte dei futuri sposi circa l’unione indissolubile che deriva dall’unione spirituale che consegue alla celebrazione secondo il rito ecclesiastico nonché, lo scopo precipuo della medesima unione che riamane, inequivocabilmente, quello della procreazione, rilascerà la “richiesta di pubblicazione alla casa comunale”. Trascorsi quindi gli 8 giorni consecutivi, comprendenti 2 domeniche successive e 3 giorni di deposito, viene a questo punto rilasciato dal Comune il Certificato di avvenuta pubblicazione che verrà consegnato al parroco da una delle due Chiese di appartenenza, il quale provvederà alle pubblicazioni matrimoniali anche nella parrocchia dell’altro sposo.

6. Nulla osta ecclesiastico: (da richiedere al Vicariato)
è un documento che va richiesto nel caso in cui il matrimonio verrà celebrato in una Chiesa diversa da quella cui appartengono entrambi gli sposi. Al parroco della Chiesa prescelta, dovranno essere consegnati anche il certificato civile di avvenute pubblicazioni e lo stato dei documenti ( autenticato dalla Curia per il matrimonio che verrà celebrato al di fuori della Diocesi) che consiste in un certificato rilasciato dal parroco che ha personalmente provveduto alle pratiche del matrimonio.

7. Certificato di consenso religioso alle nozze:
 Raccolti definitivamente tutti i documenti richiesti, gli sposi vanno a colloquio dal parroco della Chiesa nella quale si celebreranno le nozze che rilascerà loro il documento del “consenso religioso”, confermando così la data delle nozze.

8. Per quanto riguarda il regime delle “eccezioni”, valgono tutte le regole previste per il rito civile:
• Nel caso di Annullamento del precedente matrimonio da parte del Tribunale Ecclesiastico (Sacra Rota), si dovrà produrre la copia integrale dell’atto di matrimonio precedente con l’annotazione che certifichi l’efficacia nello stato italiano della Sentenza del Tribunale Ecclesiastico.

• Nel caso di Matrimonio misto (cioè tra persone di religione diversa ma,entrambe battezzate nel nome della S.S. Trinità), si può procedere alla celebrazione con la licenza dell’Ordinario dopo che il nubendo cattolico abbia ufficialmente sottoscritto davanti al parroco la “dichiarazione di essere pronti ad allontanare i pericoli di abbandonare la Fede e la promessa che i figli siano battezzati ed educati secondo i canoni della Chiesa cattolica”.

• Nel caso invece di Matrimonio “interreligioso” (altrimenti detto “di disparità di culto”) vale a dire, celebrato tra due cattolici appartenenti a religioni non cristiane e, quindi, non battezzati, oltre alla dichiarazione prevista per il “Matrimonio Misto”, occorre inoltre ottenere dall’Ordinario la “Dispensa dall’impedimento di disparità di culto”.

• Nel caso di Matrimonio tra un cattolico ed un mussulmano è obbligatoria l’ “Autorizzazione dell’Ordinario”.

• La Chiesa cattolica, infine, può autorizzare e, quindi celebrare, il matrimonio “con” o “tra” minorenni, ma questo avrà valore solo per la Chiesa prendendo il nome di “Matrimonio canonico”. Soltanto una volta raggiunta la maggiore età gli sposi potranno conclusivamente regolarizzare la loro posizione con lo Stato.

IL RITO RELIGIOSO

La cerimonia si svolge generalmente durante una messa nuziale, non priva di momenti emozionanti e suggestivi, tra i quali, è possibile indicare senz’altro le fasi essenziali:

Rinnovo delle promesse battesimali: gli sposi rispondono ad alcune domande loro poste dal sacerdote, quesiti che riprendono quelli già posti durante i sacramenti del battesimo, della comunione e della cresima;

Liturgia del matrimonio: il sacerdote chiede il solenne consenso agli sposi; gli sposi, quindi, recitano a turno (prima Lui, poi Lei), la nuova formula: “Io colgo te come mia/o sposa/o…”;

Benedizione e scambio degli anelli nuziali: il sacerdote benedice le fedi nuziali e gli sposi se le scambiano pronunciando la formula tradizionale: “Ricevi questo anello come segno del mio amore e della mia fedeltà…”. A questo punto, lo sposo, infila per primo la fede all’anulare sinistro della sposa, quindi tocca a lei ripetere il medesimo gesto (…);

Benedizione degli sposi e applauso: il sacerdote intona una preghiera per la nuova famiglia appena formata e, secondo un’abitudine importata dagli Stati Uniti e consolidatasi ormai anche nel nostro paese, invita generalmente i presenti a dedicare un applauso in segno di gioia e di gaudio per l’unione avvenuta, che ha il significato recondito di buon augurio e prosperità per la nuova coppia unita e consacrata per sempre nel nome del Signore;

Le Sacre Letture: Altro momento molto significativo della celebrazione nuziale è quello dedicato alle Sacre Letture liturgiche, da concordare preventivamente con il celebrante scegliendo tra i brani della Bibbia e del Vangelo. Tra le più suggestive, ricordiamo innanzitutto la bellissima preghiera dedicata dal San Francesco d’Assisi all’amore per la vita e per la natura che nasce e che, amorevolmente ci circonda, rendendo tutti gli esseri viventi ugualmente degni di amore e di rispetto, in quanto essenziali nella realizzazione del perfetto equilibrio naturale dell’universo: il “Cantico dei Cantici”, bellissimo cantico che gli sposi possono leggere a due voci, per renderlo ancor più suggestivo; o ancora, la Prima lettera di San Giovanni apostolo, dal titolo emblematico: “Dio è amore”; bellissima anche la scelta che cada sua latra lettura del brano del Vangelo secondo Matteo, dal titolo: “Quel che Dio ha congiunto l’uomo non (osi) separare..”.

L’uscita dalla Chiesa:

Al termine della cerimonia di nozze, i novelli sposi, accompagnati dai rispettivi testimoni, si ritirano con il sacerdote per la firma del registro. Nel frattempo gli invitati possono avviarsi verso l’uscita per raggiungere, in modo ordinato e soprattutto discreto, il sagrato ove potranno attendere la coppia oppure, possono aspettare gli sposi e formare il corteo nuziale in uscita; in quest’ultimo caso, naturalmente, l’ordine da seguire sarà lo stesso dell’ingresso in chiesa, ma questa volta, la madre di lui, sarà accompagnata dal padre di lei.

Prima di salutare gli sposi, talvolta accade che il sacerdote consegni loro un libretto con la data ed il luogo della celebrazione e tante pagine bianche che la neo coppia potrà riempire indicando, magari, i nomi dei figli che verranno e, ricordando così alla nuova famiglia che, scopo principale dell’unione religiosa, rimane innanzitutto quello della “procreazione”.

In seguito, a prescindere dall’ordine scelto dagli invitati per l’uscita, il neomarito porge alla sposa il suo braccio destro e, insieme, si avviano lentamente verso l’uscita. Sul sagrato della Chiesa, al momento dell’uscita degli sposi, parenti e amici provvederanno al classico e benaugurale lancio del riso, dopodichè, seguiranno le foto di gruppo in stile neo-classico.

Infine, gli sposi saluteranno gli invitati che si avvicineranno desiderosi di porger loro le consuete felicitazioni ringraziando, quindi, quelli che non parteciperanno personalmente al ricevimento di nozze.

Il “valore Civile” del rito religioso: il Rito celebrato secondo i “Patti Lateranensi” (vale a dire, in base alle leggi concordatarie che regolano i rapporti tra Stato e Chiesa )

Il Rito celebrato in base alle norme giuridiche -ecclesiastiche che disciplinano i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica sembrerebbe, a nostro avviso, senza dubbio la soluzione più comune tra quelle prescelte dalla maggior parte degli sposi e, tutto sommato, anche la meno “articolata” racchiudendo in sé, tutti i presupposti cristiani dell’unione spirituale dei coniugi e siglandone, contemporaneamente, anche i reciproci diritti e doveri giuridici scanditi dalla lettura degli articoli del Codice civile da parte del parroco, al momento dell’apposizione delle firme sul Registro dello Stato civile, a conclusione della cerimonia religiosa. Il parroco stesso, successivamente, si preoccuperà di trasmettere la trascrizione dell’Atto civile (entro 5 giorni dalla data del matrimonio) con tutte le annotazioni che gli sposi vorranno aggiungere come la separazione dei beni, il riconoscimento di figli o altro ancora (..). Soltanto in casi motivati da particolari ragioni, il matrimonio religioso potrà essere celebrato senza la messa solenne o alla presenza dei soli testimoni.

QUANDO SPOSARSI

1. La scelta della Stagione
 I periodi più richiesti sono da sempre quelli primaverili ed autunnali essendo più inclini alla “clemenza” delle intemperie meteorologiche (anche se, negli ultimi tempi, a causa delle “bizze” del tempo, non è affatto inusuale trovare il bel tempo in pieno inverno e la pioggia nel bel mezzo della stagione estiva!). Negli ultimi anni tuttavia, si assiste anche ad un progressivo aumento dei matrimoni invernali, magari, durante le festività natalizie, poiché possono conferire un’atmosfera particolarmente suggestiva nonché, la più concreta possibilità di protrarre la luna di miele usufruendo delle ferie del Santo Natale!

2. La scelta del Mese
La Chiesa cattolica sconsiglia la celebrazione del rito matrimoniale durante i periodi dell’ Avvento e della Quaresima, quindi, nelle fasi immediatamente precedenti al Santo Natale e alla Domenica di Pasqua. Nel caso però gli sposi decidano comunque di sposarsi in questi periodi, si richiede che la cerimonia sia svolta in tono più sobrio e consono alle circostanze.

3. La scelta del giorno
Tempo fa, il giorno prediletto per la celebrazione del matrimonio religioso, era senza alcun dubbio la domenica, da sempre considerata il “giorno del Signore”; tuttavia, proprio per tale motivo, attualmente, non solo per ragioni pratiche ma, principalmente per ragioni di ordine ecclesiastico (che impongono che la Messa domenicale sia riservata esclusivamente all’assemblea dei fedeli), molte Diocesi vescovili vietano che la celebrazione con rito religioso si svolga proprio in questo giorno. Anche per questo motivo quindi, il giorno più “gettonato” per la celebrazione delle nozze rimane, quasi sempre, il sabato, di gran lunga preferito rispetto a tutti gli altri in quanto, precedendo la domenica, consente di riposarsi il giorno successivo costituendo un’innegabile vantaggio tanti per gli sposi quanto per gli invitati soprattutto, per quelli che giungono da lontano.
Per le stesse ragioni “strategiche”, piuttosto richiesti sono anche il giovedì (in modo tale che il venerdì si riposa ed il sabato, si parte per la tanto sospirata luna di miele!).

Tuttavia, data la grande difficoltà di far combaciare i vari momenti inerenti la celebrazione (Chiesa, ricevimento ecc..), soprattutto in alcuni periodi dell’anno ove si assiste concretamente ad una maggiore richiesta (ad esempio, nei mesi di maggio, giugno, settembre..), oggi si assiste spesso a celebrazioni anche di lunedì e di mercoledì ; ragioni di pura superstizione, viceversa, prevedono ancora il “divieto” di sposarsi di martedì e di venerdì (in ossequio all’antico e famoso detto, di origini partenopee, in base al quale: “…di “Venere” e di “Marte”non si sposa, non si parte e, non si dà principio all’arte!”), anche se, per dovere di cronaca, bisogna pur sempre rilevare che tale superstizione persiste soprattutto nelle zone del sud d’Italia mentre, al nord, da sempre meno tradizionalista in queste cose, soprattutto le giovani coppie decidono di sposarsi indifferentemente, in qualsiasi giorno della settimana!

4. La scelta dell’ ora
Circa la scelta dell’orario per la celebrazione del rito nuziale, il Galateo lasciala più ampia libertà di scelta; molto dipende, tuttavia, dal tipo di festeggiamento che si intende organizzare per il “dopo cerimonia”:

– Dalle h.09.00/h.10.00: Si decide di celebrare il rito in questa fascia oraria piuttosto “mattutina”qualora il ricevimento prosegua con un breackfast o un brunck, una soluzione che consente, e richiede, di terminare i festeggiamenti prima dell’ora di pranzo. Più formale (ma di gran classe), la scelta del cocktail.

– Dalle h.11.00/h.12.00: Tale soluzione prevede che, nel dopo cerimonia si ricevano gli invitati a pranzo o per un rinfresco a buffet di una certa “importanza”.

– Dalle h.14.00/h.16.00: Orario questo, a dire il vero, poco usuale ma sicuramente, molto chic. Nel dopo – cerimonia, gli invitati vengono intrattenuti con un breve rinfresco a base di thè o cioccolata o con una merenda a base di frutta o rustici, da terminare rigorosamente entro le h. 19, serata che potrà piacevolmente proseguire, insieme con gli ospiti, in un’allegra festa da ballo.

Dalle h.16.00/h.18.00: Ad una celebrazione che si svolga tra le 16 e le 18, generalmente segue un rinfresco oppure una cena o una serata danzante.
In quest’ultimo caso sarebbe opportuno prevedere un cocktail per colmare la pausa che intercorre tra la cerimonia e l’ora di cena.

Dalle h.18.30/h.21.00: Per i matrimoni celebrati in questa fascia oraria (ideale soprattutto in estate nei paesi più caldi), segue un cocktail oppure una cena fredda o un rinfresco, da terminare, possibilmente, entro la mezzanotte.
La serata potrà quindi concludersi in discoteca.

CORSO PREMATRIMONIALE

Per gli sposi che hanno deciso di unirsi in matrimonio attraverso il rito religioso, la chiesa cattolica ha istituito un corso chiamato “prematrimoniale”.

La coppia affiancata da un sacerdote, percorre un percorso spirituale e vocazionale dove si è chiamati a valorizzare il fidanzamento, come tempo di conoscenza e di grazia; per poi toccare i principali aspetti, problemi ed esigenze che la coppia si ritroverà ad affrontare sin dal giorno del matrimonio.
La partecipazione a questi itinerari di preparazione deve essere considerata moralmente obbligatoria, senza peraltro che la sua eventuale omissione costituisca un impedimento per la celebrazione delle nozze.

I parroci godono di una libertà estrema nell’organizzazione del corso, che deve adattarsi alle esigenze delle singole comunità religiose, mantenendo intatte le tre regole fondamentali suggerite dalla Chiesa:

1. teologica;
2. psicologica;
3. morale.

I fidanzati possono scegliere di seguire il corso in una delle parrocchie di provenienza oppure in una terza, a scelta, cui si sentano particolarmente legati per motivi personali.
Affinché tale preparazione possa svolgersi con la dovuta serietà e calma è opportuno che i fidanzati, che desiderano celebrare il matrimonio sacramentale si presentino in Parrocchia almeno un anno prima, in modo da concordare con il sacerdote un cammino di fede adeguato alle esigenze e alle possibilità dei nubendi.

La preparazione è impostata come un vero e proprio itinerario di evangelizzazione e catechesi, di riscoperta della fede in Gesù Cristo e nella Chiesa e di approfondimento delle proprietà fondamentali del matrimonio cristiano.
È costituito da 5-6 coppie di sposi e da un sacerdote che si incontrano periodicamente (ogni settimana circa), per una durata di circa dieci incontri.

A conclusione del corso prematrimoniale, viene rilasciato alla coppia un attestato di avvenuta frequenza, assolutamente indispensabile per richiedere la celebrazione del matrimonio secondo il rito religioso.

 

prenota un appuntamento in studio 

video di matrimonio